conversionE patenti DI GUIDA

 

CONVERSIONE PATENTE MILITARE

La richiesta deve essere presentata inderogabilmente entro un anno dalla data del congedo.

Documenti necessari per la richiesta:

  • 3 Fotografie formato tessera
  • Allegato N (rilasciato dalla caserma al momento del congedo)
  • Congedo
  • Patente Originale
  • Carta d’identità valida
  • Visita oculistica


CONVERSIONE O RICONOSCIMENTO PATENTE ESTERA

I titolari di una patente di guida rilisciata da uno Stato dell'Unione Europea possono guidare sul territorio italiano veicoli per i quali è valida la loro patente, senza obbligo di conversione dopo un anno dall'acquisizione di residenza in Italia.

I titolari di una patente di guida rilasciata da uno Stato estero (extracomunitario) accompagnata comonque dal permesso internazionale di guida rilasciata dallo stato estero che ha emesso la patente, possono guidare sul territorio italiano veicoli per i quali è valida la loro patente purchè non residenti in Italia da più di un anno.

Dopo un anno dall'acquisizione della residenza in Italia i titolari di patente extracomunitaria non sono più abilitati alla conduzione di veicoli sul territorio italiano.

E' possibile convertire la patente di guida extracomunitaria in patente italiana se è stata rilisciata da uno degli Stati riportati nel sottostante elenco e se la patente è stata acquisita prima di aver preso la residenza in Italia.

Per le patenti rilasciate da Stati dell'Unione Europea è consigliabile richiedere, in alternativa, il riconoscimento di validità per facilitare le procedure di rinnovo presentando:

  • patente estera in corso di validità
  • autocertificazione in carta semplice, in cui si dichiari la propria residenza anagrafica in Italia
  • carta d'identità

 

ELENCO DEGLI STATI LE CUI AUTORITA’ RILASCIANO PATENTI DI GUIDA CHE POSSONO ESSERE CONVERTITE IN ITALIA
(circolare ministeriale prot. n. 52601/23.18.01 del 16/11/2006):
ALGERIA, ARGENTINA, AUSTRIA, BELGIO, CIPRO, BULGARIA, CROAZIA, DANIMARCA, ESTONIA, FILIPPINE, FINLANDIA, FRANCIA, GERMANIA, GIAPPONE, GRAN BRETAGNA, GRECIA, IRLANDA, ISLANDA, LETTONIA, LIBANO, LIECHTENSTEIN, LITUANIA, LUSSEMBURGO, MACEDONIA, MALTA, MAROCCO, MOLDOVA, NORVEGIA, PAESI BASSI, POLONIA, PORTOGALLO, PRINCIPATO DI MONACO, REPUBBLICA CECA, REPUBBLICA DI COREA, REPUBBLICA SLOVACCA, ROMANIA, SAN MARINO, SLOVENIA, SPAGNA, SRI LANKA, SVEZIA, SVIZZERA, TAIWAN, TUNISIA, TURCHIA, UNGHERIA

ELENCO DEGLI STATI LE CUI AUTORITA’ RILASCIANO PATENTI DI GUIDA CHE POSSONO ESSERE CONVERTITE SOLO PER ALCUNE CATEGORIE DI CITTADINI
CANADA: solo personale diplomatico e consolare
CILE: solo diplomatici e loro familiari
STATI UNITI : solo personale diplomatico e consolare e loro familiari
ZAMBIA : cittadini in missione governativa e loro familiari

Documenti necessari:

Qualora la patente sia convertibile, la richiesta deve essere presentata entro il termine di validità della patente estera posseduta con allegati i seguenti documenti:

  • 3 foto
  • carta d'identità
  • permesso di soggiorno
  • certificato medico in bollo
  • certificato di residenza storico
  • patente estera
  • traduzione patente. La conformità della traduzione del testo straniero deve essere certificata dalla rappresentanza in Italia del Paese che ha rilasciato la patente; quest’ultima certificazione deve essere convalidata dalla Prefettura.