patentino ciclomotore
L'articolo 116 del codice della strada regolamenta le nuove norme per la guida del ciclomotore. Tale articolo stabilisce che a partire dal 1° ottobre 2005, per guidare un ciclomotore si deve essere in possesso del certificato di idoneità alla guida del ciclomotore (detto più semplicemente patentino) oppure della patente di guida.
Quindi, coloro che alla data del 30/9/2005 avevano compiuto la maggiore età possono conseguire il patentino senza dover sostenere nessun esame, ma semplicemente frequentando un corso di formazione di almeno 12 ore presso un'Autoscuola la quale rilascerà a fine corso un attestato di frequenza che corredato con un certificato medico (del tipo di quelli rilasciati per rinnovare la patente), che attesti il possesso dei requisiti fisici e psichici andranno allegati alla domanda di richiesta da inoltrare al competente ufficio DTT che provvederà al rilascio del patentino.
Coloro che invece alla data del 30/9/2005 erano ancora minorenni, se vogliono guidare un ciclomotore dovranno sostenere un esame quiz a risposte multiple previa frequenza obbligatoria di un corso teorico di almeno 12 ore presso le autoscuole che a fine del corso rilasceranno un attestato di frequenza il quale corredato di certificato medico (del tipo di quelli rilasciati per rinnovare la patente), che attesti il possesso dei requisiti fisici e psichici ) andranno allegati alla domanda di esame.
Art. 116 del codice della strada (estratto)
1 -bis. Per guidare ciclomotori è necessario conseguire la patente di guida di cui al comma 1 ovvero il certificato di idoneità alla guida rilasciato dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, a seguito di specifico corso con prova finale, organizzato secondo le modalità di cui al comma 11 -bis.
1-ter. A decorrere dal 1° ottobre 2005 l'obbligo di conseguire il certificato di idoneita' alla guida di ciclomotori e' esteso a coloro che compiano la maggiore eta' a partire dalla medesima data e che non siano titolari di patente di guida; coloro che, titolari di patente di guida, hanno avuto la patente sospesa per l'infrazione di cui all'articolo 142, comma 9, mantengono il diritto alla guida del ciclomotore. Coloro che al 30 settembre 2005 abbiano compiuto la maggiore eta' conseguono il certificato di idoneita' alla guida di ciclomotori, previa presentazione di domanda al competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, corredata da certificazione medica che attesti il possesso dei requisiti fisici e psichici e dall'attestazione di frequenza ad un corso di formazione presso un'autoscuola tenuto secondo le disposizioni del decreto di cui all'ultimo periodo del comma 11-bis.
1-quater. I requisiti fisici e psichici richiesti per la guida dei ciclomotori sono quelli prescritti per la patente di categoria A, ivi compresa quella speciale. Fino alla data del 1° gennaio 2008 la certificazione potra' essere limitata all'esistenza di condizioni psico-fisiche di principio non ostative all'uso del ciclomotore, eseguita dal medico di medicina generale.
1-quinquies. Non possono conseguire il certificato di idoneita' alla guida di ciclomotori i conducenti gia' muniti di patente di guida; i titolari di certificato di idoneita' alla guida di ciclomotori sono tenuti a restituirlo ad uno dei competenti uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri all'atto del conseguimento di una patente.
11-bis. Gli aspiranti al conseguimento del certificato di cui al comma 1-bis possono frequentare appositi corsi organizzati dalle autoscuole. In tal caso, il rilascio del certificato è subordinato ad un esame finale svolto da un funzionario esaminatore dei Dipartimento per i trasporti terrestri. I giovani che frequentano istituzioni statali e non statali di istruzione secondaria possono partecipare ai corsi organizzati gratuitamente all'interno della scuola, nell'ambito dell'autonomia scolastica. Ai fini dell'organizzazione dei corsi, le istituzioni scolastiche possono stipulare, anche sulla base di intese sottoscritte dalle province e dai competenti uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri, apposite convenzioni a titolo gratuito con comuni, autoscuole, istituzioni ed associazioni pubbliche e private impegnate in attività collegate alla circolazione stradale. I corsi sono tenuti prevalentemente da personale insegnante delle autoscuole. La prova finale dei corsi organizzati in ambito scolastico è espletata da un funzionario esaminatore del Dipartimento per i trasporti terrestri e dall'operatore responsabile della gestione dei corsi. Ai fini della copertura dei costi di organizzazione dei corsi tenuti presso le istituzioni scolastiche, al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono assegnati i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie nella misura prevista dall'articolo 208, comma 2, lettera c). Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, stabilisce, con proprio decreto, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le direttive, le modalità, i programmi dei corsi e delle relative prove, sulla base della normativa comunitaria.
13-bis. I conducenti di cui ai commi 1-bis e 1-ter che, non muniti di patente, guidano ciclomotori senza aver conseguito il certificato di idoneita' di cui al comma 11-bis sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 516 a euro 2065.
da rivedere ???




