Carta di qualificazione del conducente
Viene prorogato il rilascio della CQC per documentazione: in particolare, la carta di qualificazione è rilasciata senza obbligo di frequenza al corso di formazione iniziale ai titolari di patente C, CE alla data del 9 settembre 2009 ed ai titolari di kd alla data del 9 settembre 2008
09/05/2008 -
il 5 aprile del 2007 è stato pubblicato sulla gazzetta ufficiale il decreto ministeriale del 7 febbraio 2007 che fa applicare il II Capo del d.l 21 novembre 2005 n. 286 che riguarda l'attuazione della direttiva n. 2003/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 luglio 2003, sulla qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o di passeggeri, la carta di qualificazione del conducente (CQC). Ovvero una nuova patente professionale che vada ad integrare la patente C o CE per il trasporto delle merci l patente D o il KD per il trasporto delle persone.
Rilascio della carta di qualificazione del conducente per documentazione:
L’art. 17 del D. L.vo 286/2005 individua i conducenti che possono ottenere la CQC per documentazione, in esenzione, dunque, dall’obbligo di frequentare corsi di formazione iniziale e di sostenere l’esame.
Con circolare prot. MOT3/761/M350 del 3 febbraio 2006 la scrivente Amministrazione aveva già chiarito che sono “fatti salvi i diritti acquisiti dai conducenti che si trovano, alla data di entrata in vigore dei decreti di attuazione nelle condizioni previste dall’art. 17 del D. L.vo. 286/2005”.
L’art. 2 del D.D. 7 febbraio 2007 concernente il rilascio della CQC ha stabilito che possono ottenere il rilascio della carta per “documentazione” i conducenti:
a) residenti in Italia, titolari del certificato di abilitazione professionale di tipo KD rilascianto
antecedentemente alla data di entrata in vigore del decreto stesso;
b) residenti in Italia, titolari della patente di guida della categoria C ovvero C+E rilasciata antecedentemente alla data di entrata in vigore del decreto stesso;
c) in altri Stati appartenenti all’Unione europea o allo Spazio economico europeo ma dipendenti da un’impresa di autotrasporto di persone o di cose avente sede in Italia, titolari, alla data di entrata in vigore del decreto stesso, della patente di guida delle categorie C, C+E, D e D+E e relative sottocategorie;
d) cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea o allo Spazio economico europeo dipendenti da un'impresa di autotrasporto di persone o di cose stabilita in Italia, titolari di patente di guida, anche se rilasciata all’estero, equivalente alle categorie C, C+E, D e D+E e relative sottocategorie, alla data di entrata in vigore del decreto stesso.
Si sottolinea che il decreto ministeriale fa riferimento alla data di rilascio della patente di guida o del CAP KD, per cui non potranno ottenere la CQC per documentazione:- coloro che pur avendo conseguito detti documenti anteriormente al 4 aprile 2007, ne hanno ottenuto il rilascio solo in
data successiva;
- titolari di patente di guida rilasciata in data successiva al 4 aprile 2007 per conversione di patente militare conseguita
prima di tale data.
Possono, invece, richiedere il rilascio della CQC i titolari di patente o di CAP KD rilasciati successivamente al 4 aprile, per duplicato di patente o di CAP rilasciate antecedentemente a tale data.
Il citato art. 2 stabilisce il seguente calendario sulla base del quale i conducenti possono presentare domande per ottenere il rilascio della CQC in esenzione dall’obbligo di frequentare il corso e sostenere i relativi esami:
a) conducenti i cui cognomi iniziano con le lettere A, B, C, D, E, F dal 5 aprile 2007;
b) conducenti i cui cognomi iniziano con le lettere G, H, I, J, K, L, M dal 5 luglio 2007;
c) conducenti i cui cognomi iniziano con le lettere N, O, P, Q, R dal 5 ottobre 2007;
d) conducenti i cui cognomi iniziano con le lettere S, T, U, V, W, X, Y, Z, dal 5 gennaio 2008.
La “calendarizzazione” è stata prevista per programmare l’afflusso degli utenti presso gli Uffici Motorizzazione Civile.
La richiesta di rilascio della CQC “per documentazione” deve essere redatta sul modello TT746C cui sono allegate:
- un’attestazione di versamento, su conto corrente n. 9001, della tariffa di cui al punto 2 della tabella 3 della legge 1 dicembre 1986, n. 870;
- un’attestazione di versamento, su conto corrente n. 4028, della tariffa di cui ai punti 3 e 4 del decreto del Ministro delle Finanze del 20 agosto 1992 (assolvimento dell’imposta di bollo relativa alla domanda ed alla CQC);
- una fotografia recente del volto del conducente a capo scoperto e su sfondo bianco.
Si ricorda che ai sensi delle norme vigenti, l’istanza di rilascio può essere presentata all’Ufficio Motorizzazione Civile dall’interessato, da una persona munita di delega, da un’autoscuola o da uno studio di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto.
I conducenti residenti in Stati non appartenenti all’Unione europea o allo Spazio economico europeo, che svolgono la loro attività alle dipendenze di un’impresa di autotrasporto, devono produrre altresì l’attestazione del rapporto di lavoro intercorrente con una impresa di autotrasporto avente sede in Italia, redatta secondo il modello allegato alla presente circolare.
Su tale dichiarazione gli Uffici effettueranno accertamenti a campione per verificarne la veridicità.
Si sottolinea il fatto che un utente non può in alcun modo anticipare la richiesta di rilascio della CQC rispetto alle date fissate dal decreto, ma può, in ogni caso posticiparla, fermo restando che, trascorsi tre anni dalla data di entrata in vigore del decreto dirigenziale 7 febbraio 2007 e, cioè, dal 5 aprile 2010, non sarà in alcun modo possibile ottenere la CQC per documentazione (art. 2 comma 3, del D.M. citato).
Al momento del rilascio della CQC per trasporto di persone deve essere ritirato il CAP di tipo KD.
Al momento del rilascio della CQC per trasporto di merci, deve essere ritirato, se posseduto dal conducente di età inferiore a ventuno anni, il CAP di tipo KC.
Il conducente titolare di patente comprendente le categorie C e D e del certificato di abilitazione professionale di tipo KD che ha richiesto la CQC “per documentazione” solo per il trasporto di cose, potrà, successivamente, richiedere anche il rilascio della carta di qualificazione per il trasporto di persone (o viceversa) ancora in esenzione dall’obbligo di frequentare il corso e sostenere l’esame, a condizione che la seconda richiesta venga presentata all’Ufficio entro il 5 aprile 2010.
Ai fini del computo del quinquennio di validità delle CQC rilasciate in esenzione dall’obbligo di frequentare il corso di qualificazione iniziale ed il relativo esame, la scadenza di validità va calcolata a partire dal 10 settembre 2008 per le CQC che abilitano al trasporto di persone, ovvero dal 10 settembre 2009 se abilitano al trasporto di cose (ad esempio, una CQC per il trasporto di persone rilasciata “per documentazione” il 1 ottobre 2007 scadrà di validità il 9 settembre 2013, mentre una CQC per il trasporto di cose rilasciata “per documentazione” il 1 ottobre 2007 scadrà il 9 settembre 2014).
Poiché il certificato di abilitazione professionale di tipo KD è valido anche, ai sensi dell’art. 310, comma 2, del regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada, anche per la guida dei veicoli cui abilita il CAP di tipo KB, il conducente titolare del CAP di tipo KD potrà, al momento di presentare l’istanza per il rilascio della CQC per “documentazione”, presentare anche istanza per il rilascio del certificato KB. All’uopo, il conducente, oltre alla documentazione sopra elencata prevista per il rilascio della CQC, dovrà presentare, sul modello TT746C, contestuale domanda di rilascio della CQC e del CAP KB cui sono allegate:
- un’attestazione di versamento, su conto corrente n. 4028, delle tariffe di cui ai punti 3 e 4 del decreto del Ministro delle Finanze del 20 agosto 1992 relative a:
a) assolvimento dell’imposta di bollo relativa alla domanda;
b) assolvimento di due imposte di bollo relative alla CQC e al CAP KB;
- una fotografia recente del volto del conducente a capo scoperto e su sfondo bianco.
- un’attestazione di versamento, su conto corrente n. 9001, di due tariffe di cui al punto 2 della tabella 3 della legge 1 dicembre 1986, n. 870, relative a:
a) rilascio CQC;
b) rilascio CAP di tipo KB.
È comunque consentito, al titolare di CAP di tipo KD che svolge attività di taxi o di noleggio di autovettura con conducente, di continuare la propria attività utilizzando il suddetto certificato, senza obbligo di richiedere la CQC ed il CAP di tipo KB, a condizione che non richieda la CQC (in tal caso infatti, il rilascio della CQC è subordinato al ritiro del CAP di tipo KD). In ogni caso, alla scadenza della validità del CAP di tipo KD i conducenti che svolgono attività di taxi o di noleggio di autovettura con conducente, devono sostituire il CAP di tipo KD con il CAP di tipo KB. La data di scadenza di validità del CAP KB rilasciato in sostituzione del CAP di tipo KD sarà la stessa della patente della categoria D posseduta dal richiedente.
Termini di applicazione:
L’art. 8 del decreto del Capo del Dipartimento per i trasporti terrestri 7 febbraio 2007 (relativo al rilascio della CQC) stabilisce che:
- per quel che concerne il trasporto persone, l’obbligo di condurre veicoli con la CQC decorre dal 10 settembre 2008;
- per quel che concerne il trasporto di cose, l’obbligo di condurre veicoli con la CQC decorre dal 10 settembre 2009.
I conducenti che conseguono la patente di guida della categoria C o CE,dopo il 9 settembre 2009 ovvero il certificato di abilitazione professionale di tipo KD dopo il 9 settembre 2008 , non potranno ottenere, per documentazione, la CQC, ma dovranno seguire il corso e sostenere il relativo esame.
Dal 10 settembre 2008 non saranno più rilasciati (né per conseguimento né per duplicato) i certificati di abilitazione professionale di tipo KD. Parimenti, a decorrere dal 10 settembre 2009 non saranno più rilasciati i certificati di abilitazione professionale di tipo KC. I conducenti che conseguono la patente di guida della categoria C o CE, ovvero il certificato di abilitazione professionale di tipo KD a partire dal 5 aprile 2007, potranno pur senza aver conseguito la CQC, condurre veicoli adibiti al trasporto di persone, fino al 9 settembre 2008, ovvero adibiti al trasporto di merci fino al 9 settembre 2009.



