Modifiche al Codice della Strada

Novità sull'uso dei telefonini alla guida di un veicolo (art. 4) e inasprimento della pena per guida in stato di ebrezza (artt. 5, 6 e 6 bis)

Modifiche al Codice della Strada22/05/2008 -

La legge n. 160 del 2 ottobre 2007 converte il DL 117 apportando le seguenti modifiche al Codice della Strada:


art. 4:Uso dei dispositivi radiotrasmittenti durante la guida


Si inaspriscono le pene  per chi guida con il cellulare "in mano" che ora và da € 148 a € 594. in caso di recidiva nel corso di un biennio si procede alla sospensione della patente da 1 a 3 mesi .



art. 5 Guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di stupefacenti. I gradi di intensità diventano 3



  • Tasso alcolemico compreso tra un valore superiore allo 0,5 e ma non  allo 0,8 g/l sanzione pecuniaria da euro 500 ad euro 2.000 e arresto fino a 1 mese con sospensione della patente da 3 a 6 mesi.


  • Tasso alcolemico compreso tra un valoresuperiore allo  0,8 ma non  all'1,5 g/l sanzione pecuniaria da euro 800 ad euro 3.200 e arresto fino a 3 mesi con sospensione della patente da 6 mesi ad 1 anno.

  • Tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l sanzione pecuniaria da euro 1.500 ad euro 6.000 e arresto fino a 6 mesi con sospensione della patente da 1 a 2 anni.
    La patente di guida viene revocata se a commettere il reato è un conducente di un autobus o di un autoveicolo di massa complessiva a pieno carico superiore a 3.5 tonnellate ovvero nel caso di recidiva nel corso di un biennio.


La pena detentiva può essere commutata nella misura alternativa dello svolgimento di un’attività a titolo gratuito e continuativo presso strutture sanitarie traumatologiche pubbliche.



Le pene sono raddoppiate quando il conducente in stato di ebbrezza (di qualunque entità) provochi un incidente stradale ed è inoltre disposto il fermo amministrativo del veicolo coinvolto nell’incidente per 90 giorni, a meno che il veicolo stesso non appartenga a persona estranea al reato.


In caso di rifiuto dell'accertamento il conducente è soggetto alla sanzione da € 2.500 a € 10.000. Se la violazione è commessa in occasione di un incidente stradale in cui il conducente è rimasto coinvolto, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 3.000 a € 12.000 e la sospensione della patente di guida per un periodo da 6 mesi a 2 anni e del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di 180 giorni, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea alla violazione.    


Chiunque guida in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope è punito con l’ammenda da € 1.000 a € 4.000 e l’arresto fino a 3 mesi con sospensione della patente di guida da 6 mesi ad 1 anno ed anche in questo caso è possibile richiedere la misura alternativa.


La patente di guida è sempre revocata, quando il reato è commesso dal conducente di un autobus o di un veicolo di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t. o ancora quando il titolare di patente B sia recidivo nel biennio.


Se il conducente in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope provoca un incidente stradale, le pene sono raddoppiate ed è disposto il fermo amministrativo del veicolo per 90 giorni.


Art. 6: nuove disposizioni volte a promuovere la consapevolezza dei rischi di incidente stradali in caso di guida in stato di ebbrezza: tutti i titolari e gestori di locali dove si svolgono con qualsiasi orario e modalità spettacoli o altre forme di intrattenimento hanno l'obbligo di non somministrare bevande alcoliche dopo le ore 2 della notte e devovno anche accertarsi che all'uscita del locale sia possibile effettuare, in modo volonatrio da parte dei clienti, una rilevazione del tasso alcolemico.


art. 6-bis: istituzione di un fondo contro l'incidentalità notturna:chiunque, dopo le ore 20 e prima delle ore 7, viola gli articoli relativi agli eccessi di velocità, alcol e stupefacenti, è punito con la sanzione amministrativa aggiuntiva di euro 200,00 che vengono destinati al Fondo contro l'incidentalità notturna. Le risorse del Fondo di cui sopra saranno usate per le attività di contrasto dell'incidentalità notturna.